La formazione è un obbligo permanente anche per il datore di lavoro che è stato esonerato ai tempi della 626!

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Ricordiamo che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha in generale una validità permanente e quindi che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP ha l’obbligo dell’aggiornamento della formazione secondo il comma 3 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale:
 
“3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 (compiti propri del servizio di prevenzione e protezione) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”.

L’accordo al quale viene fatto riferimento nel comma sopraindicato è quello del 21/12/2011 avente il numero di repertorio 223 distinto dall’Accordo di pari data con repertorio n. 221 riguardante la formazione dei lavoratori. Tale Accordo al punto 7 ha fissato per i datori di lavoro RSPP un aggiornamento quinquennale, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso, della durata di 6, 10 o 14 ore a seconda del livello di rischio, rispettivamente basso, medio o alto, dell’attività svolta nella propria azienda suggerendo altresì di distribuire l’aggiornamento stesso preferibilmente nell’arco temporale di riferimento.

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