L’OBBLIGO DI SEGUIRE I CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

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Se è vero che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire l’adeguata formazione sulla sicurezza ai propri dipendenti art.18 c.1 lett.l) in comb. disp. art.37 D.Lgs.81/08), è altrettanto vero il contrario.
Infatti con una sentenza di gennaio 2019 (Cassazione Civile, Sez. Lav., 7 gennaio 2019 n.138) è stato dichiarato ammissibile il licenziamento di un lavoratore che per più volte si è sottratto a quest’obbligo, rifiutando di assistere agli incontri formativi organizzati dall’azienda.
Secondo infatti l’art.20 c. 2 lett.a) e h) D.Lgs.81/08 i lavoratori hanno l’obbligo di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” anche partecipando “ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.

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