Nuove regole per i Dispositivi di Protezione Individuale, nuovi requisiti e nuove sanzioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59/2019 il decreto legislativo n. 17/2019 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”, con cui entrano in vigore nuove regole sui DPI tutela della salute e della concorrenza leale, con sanzioni che diventano più pesanti.

Individuati nuovi requisiti ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA (Allegato II al Regolamento) per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato nuove norme sulla libera circolazione degli stessi nell’Unione. 

Viene così attuato il nuovo Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio che si applica sia ai DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione, che ai DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo, comprese le forme di fornitura e la vendita a distanza.

Il Regolamento individua la responsabilità della conformità al Regolamento sui DPI in tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione: in funzione del ruolo svolto tutti dovranno adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, e la concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

Sanzioni più pesanti in caso di mancata conformità dei DPI immessi sul mercato, per tutti i soggetti che intervengono nella catena di fornitura:

il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI e l’importatore 

Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che ometta di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI;

Il fabbricante o il suo mandatario, che a richiesta dell’autorità di sorveglianza ometta di esibire la documentazione;

Chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all’articolo 17 del regolamento DPI;

Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità;

I distributori che non rispettano gli obblighi di verifica di presenza della marcatura CE dei documenti richiesti, di verifica che le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di fornitura di un’autorità nazionale competente, in forma cartacea o elettronica, di tutte le informazioni e della documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI.

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