La sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 54010 pubblicata il 3 dicembre 2018, ha confermato la responsabilità del committente di un cantiere, nel quale svolgeva anche la funzione di direttore lavori, per la morte occorsa ad un operaio in seguito ad un infortunio derivante dalla palese violazione delle norme di sicurezza.
A nulla vale il ricorso del committente, che sosteneva la sua estraneità ai fatti in quanto non in possesso delle competenze tecniche necessarie a valutare la pericolosità della condotta dell’appaltatore: i giudici della Corte Suprema hanno infatti ricordato che il committente, oltre a seguire le fondamentali regole di diligenza e prudenza nell’affidare il lavoro ad un appaltatore, non può limitarsi a verificare che questi abbia i titoli prescritti dalla norma, ma deve anche valutare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e degli eventuali lavoratori autonomi da questa coinvolti nelle lavorazioni, anche in relazione alla pericolosità dei lavori affidati. Non giova al committente la sua posizione di direttore di cantiere e la presenza costante, quasi giornaliera, presso il cantiere stesso.
Aggiungerei che la presenza di lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni di un’impresa appaltatrice, implica la nomina da parte del committente, di un Coordinatore per la Sicurezza che rediga un PSC previa richiesta di POS e valutazione dei requisiti tecnico professionali di tutti i lavoratori indistintamente.